Perizia Ergonometrica

anticipo € 3.660,00

Il compenso sopra indicato è un anticipo, non limitato alla sola Perizia, che dovrà essere accettata e pagata dall’Associato. Sarà studiata e redatta da un Revisore Legale dei Conti iscritto all’apposito albo. La perizia è indispensabile per una ricostruzione corretta della Credit History dell’associato. Verrà stabilito e proposto un modo sostenibile di pagamenti da parte del Debitore Associato che, se accettato, sarà accompagnato da un compenso che verrà riconosciuto progressivamente in percentuale su ogni pagamento effettuato ai propri creditori e sull’eventuale risparmio grazie anche al concordato di interessi minori o all’accettazione di saldi e stralci. Per una perizia finalizzata a valutare la meritevolezza di una sdebitazione (procedura di sovraindebitamento) da parte di un revisore legale il costo del Revisore Legale dei conti varia generalmente in base alla complessità del caso e un costo per consulenze tecniche complesse. L’onorario, oltre all’anticipo, può essere calcolato a percentuale sul passivo o sulla base di parametri orari (indicativamente 100-250 € l’ora). Si occuperà di preparare la pratica, delegando poi la gestione formale a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un gestore della crisi (IDC). 

  • Focus su Agenzia Entrate: Il Revisore Legale dei Conti può gestire le interlocuzioni tecniche per la transazione dei debiti fiscali.

  • Nomina gestore: La nomina vera e propria del gestore resta di competenza dell’OCC o del Tribunale.

  • Advisor/ Consulente Tecnico del Debitore: Il Revisore Legale dei Conti può agire come Advisor Tecnico, predisponendo l’intera documentazione economico-patrimoniale, redigendo il piano di ristrutturazione dei debiti e relazionandosi con l’OCC. In questo caso, il revisore lavora in sinergia con il gestore nominato dall’OCC.

  • Supporto alla “Meritevolezza” e Attestazione: Data la complessità, il revisore può svolgere una pre-analisi dettagliata per attestare la veridicità dei dati aziendali/personali e la fattibilità del piano, essenziale per la “meritevolezza” del debitore.

  • Asseverazione del Piano (se applicabile): Se il piano prevede una proposta di accordo con i creditori, il revisore legale può asseverare la relazione particolareggiata sui crediti e la fattibilità del piano, garantendo la correttezza dei numeri proposti.

  • Collaborazione con Avvocato: Il revisore, non potendo depositare autonomamente l’istanza (attività che richiede spesso il patrocinio legale), collabora con un avvocato specializzato per le procedure di sovraindebitamento, curando la parte contabile e fiscale (Agenzia Entrate)

Il Revisore Legale dei Conti valuterà anche l’opportunità di proporre direttamente al Tribunale l’intera situazione debitoria, perché sia lo stesso Tribunale a nominare un consulente per la gestione.
La presentazione in proprio di una procedura di sovraindebitamento presso il Tribunale, finalizzata all’esdebitazione e senza il preventivo passaggio attraverso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), è tecnicamente possibile nel contesto della Liquidazione Controllata (disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), la quale prevede la nomina del liquidatore direttamente da parte del giudice.

1. Requisiti per presentare in proprio

  • Soggetti ammessi: Consumatori, imprenditori agricoli, start-up innovative, imprenditori “minori” (ex art. 2, comma 1, lett. d, CCII).
  • Stato di meritevolezza: Il debitore deve dimostrare di non aver causato il proprio dissesto in mala fede o con frode, rispettando canoni di diligenza e proporzionalità.
  • Strumento: Si deve ricorrere alla procedura di Liquidazione Controllata del patrimonio. 

2. Procedura per lasciare la scelta al Tribunale
Per presentare la domanda senza passare preventivamente da un OCC per la redazione del piano, il debitore deve depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata

  • Deposito del ricorso: Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale (cancelleria fallimentare/crisi da sovraindebitamento).
  • Nomina del gestore/liquidatore: Il Tribunale, ricevuta l’istanza, verifica la sussistenza dei requisiti e nomina un liquidatore (gestore della crisi), anche non iscritto all’albo ministeriale, incaricato di gestire il patrimonio e relazionare al giudice.
  • Contenuto del ricorso: Deve contenere l’elenco dei creditori, dei beni, degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, l’ammontare dei debiti e dei redditi. 

 

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